PASSAGGI ISTITUZIONALI

Per creare una Pro Loco è necessario un gruppo promotore dell’iniziativa. Il codice civile dice che per fare un’Associazione ci vogliono almeno due persone ma per fare un gruppo ce ne vogliono almeno quattro. Una volta costituito il gruppo, può essere utile spargere la voce per informare la comunità su quello che sta succedendo. Quando si ritiene di essere in numero sufficiente si può decidere una data e convocare per la stessa tutti quelli che vogliono far parte della nuova Pro Loco. Questa è una fase molto delicata per valutare come l’idea di fondare una Pro Loco viene considerata dalla comunità.

Una volta costituito il gruppo si può procedere con le seguenti fasi:

CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA COSTITUENTE CON RACCOLTA DEI NOMINATIVI

Il gruppo di persone intenzionato a fondare la Pro Loco può esporre una convocazione dell’Assemblea Costituente. In occasione di questa dovranno essere raccolti i nominativi di tutti i presenti (nome, cognome, luogo data di nascita e numero di documento di identificazione).

ATTO COSTITUTIVO E APPROVAZIONE DELLO STATUTO

Nell’Assemblea Costituente il gruppo promotore illustra le motivazioni per la costituzione della Pro Loco e predispone un Atto Costitutivo. Dopo la firma dell’Atto Costitutivo da parte di tutti i soci fondatori, il gruppo promotore deve proporre l’approvazione di uno Statuto. Contatta la segreteria per ricevere il modello dell’atto costitutivo e dello statuto tipo.

ELEZIONE DELLE CARICHE

Nella stessa occasione dell’approvazione dello Statuto è necessario dotare la Pro Loco dei propri organi. Di solito il gruppo promotore si propone all’Assemblea quale candidato ad assumere la funzione di Consiglio di Amministrazione. Deve essere sempre e comunque possibile per i soci potersi candidare alla carica di consigliere.

DURANTE L’ASSEMBLEA COSTITUENTE DEVONO ESSERE ELETTI:

  • Consiglio di Amministrazione (composta da un numero di membri tale da assicurare una equilibrata rappresentatività degli iscritti che comunque non sia inferiore a sette e non superiore a ventuno unità)
  • Collegio dei Revisori dei conti (3 componenti)
  • Collegio dei Probiviri (3 componenti)

La prassi vuole che il Presidente venga eletto tra i componenti del Comitato Direttivo nella prima riunione di quest’ultimo. È chiaro che questo dipende dalle disposizioni statutarie.

FORMA GIURIDICA

La forma giuridica della Pro Loco è l’associazione. La normativa che ne regola i principi fa quindi riferimento al codice civile, dall’articolo 14 all’articolo 42.

ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE O NO?

Le Pro Loco sono enti privati e come tali possono essere munite o meno di personalità giuridica.

Con la personalità giuridica, detta anche riconoscimento, la Pro Loco raggiungerebbe l’autonomia patrimoniale perfetta. Significa che il patrimonio dei singoli individui e quello dell’associazione sono resi completamente autonomi, e viene limitata la responsabilità dei singoli associati rispetto alle obbligazioni dell’ente.

IL CODICE CIVILE

Gli articoli del codice civile che regolano l’esistenza delle associazioni non riconosciute, sono quelli che vanno dal n°36 al n°38.

Capo III: Delle associazioni non riconosciute e dei comitati

Art. 36 Ordinamento e amministrazione delle associazioni non riconosciute
L’ordinamento interno e l’amministrazione delle associazioni non riconosciute come persone giuridiche sono regolati dagli accordi degli associati.
Le dette associazioni possono stare in giudizio nella persona di coloro ai quali, secondo questi accordi, e conferita la presidenza o la direzione (Cod. Proc. Civ. 75, 78).

Art. 37 Fondo comune
I contributi degli associati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo comune dell’associazione. Finchè questa dura, i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretendere la quota in caso di recesso.

Art. 38 Obbligazioni
Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione (Cod. Proc. Civ. 19).

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